Logo VicoloItalia composto da l'immagine dell'italia colorata con il tricolore partendo da nord

Codice Civile -> Libro V -> 2239 - 2246

 

VicoloItalia

VicoloItalia

 

R.D. 16-03-1942, n. 262

LIBRO QUINTO

Del lavoro

TITOLO IV

Del lavoro subordinato in particolari rapporti

Capo I - Disposizioni generali.

Art. 2239 - Norme applicabili.
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto [2094 ss.; trans. 98].

Inizio pagina
Capo II - Del lavoro domestico.

Art. 2240 - Norme applicabili.
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo Capo [trans. 203], e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi [2068].

Art. 2241 - Periodo di prova.
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

Art. 2242 - Vitto, alloggio e assistenza.
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e alla assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 2243 - Periodo di riposo.
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio (1), ad un periodo di ferie retribuito, che non puņ essere inferiore a otto giorni.
L'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio" è stato dichiarato costituzionalmente illeggittimo dalla Corte cost., sent. 17 febbraio 1969, n. 16.

Art. 2244 - Recesso.
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.
Il periodo di preavviso non puņ essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

Art. 2245 - Indennità di anzianità.
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio.
L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Art. 2246 - Certificato di lavoro.
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

Inizio pagina

 

vai alla pagina successiva

Precisiamo che qualsiasi testo letto/scaricato da "VicoloItalia", è scritto con il principio di "buona fede",
seguendo le indicazioni che i produttori ci forniscono.
Sia per le norme che per i prodotti, consigliamo di intendere ogni testo puramente indicativo.
In caso di necessità verificare le normative dai testi originali o da professionisti.
In caso di acquisti dei prodotti evidenziati nel nostro menù, controllare che sia espressamente indicato sul prodotto la dicitura
Made in Italy / Fatto in Italia.
Se trovate delle difformità vi invitiamo ad informarci, al fine di poter dare un servizio sempre migliore.
Grazie per la fiducia
L´amministratore di VicoloItalia

© 2011- 2017 - Grafica, layout e guide sono di esclusiva proprietà di VicoloItalia.it