Logo VicoloItalia composto da l'immagine dell'italia colorata con il tricolore partendo da nord

Codice Civile -> Libro IV -> 2041 - 2042

 

VicoloItalia

VicoloItalia

 

R.D. 16-03-1942, n. 262

LIBRO QUARTO

Delle obbligazioni

TITOLO VIII

Dell'arricchimento senza causa

Art. 2041 - Azione generale di arricchimento.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 2042 - Carattere sussidiario dell'azione.
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.

Inizio pagina

 

vai alla pagina successiva

Precisiamo che qualsiasi testo letto/scaricato da "VicoloItalia", è scritto con il principio di "buona fede",
seguendo le indicazioni che i produttori ci forniscono.
Sia per le norme che per i prodotti, consigliamo di intendere ogni testo puramente indicativo.
In caso di necessità verificare le normative dai testi originali o da professionisti.
In caso di acquisti dei prodotti evidenziati nel nostro menù, controllare che sia espressamente indicato sul prodotto la dicitura
Made in Italy / Fatto in Italia.
Se trovate delle difformità vi invitiamo ad informarci, al fine di poter dare un servizio sempre migliore.
Grazie per la fiducia
L´amministratore di VicoloItalia

© 2011- 2017 - Grafica, layout e guide sono di esclusiva proprietà di VicoloItalia.it